Art. 4.
(Formazione nella scuola
e nelle strutture sanitarie).

      1. Agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado è assicurata un'adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA.
      2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per la loro individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.
      3. Sono altresì assicurati adeguata formazione e aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA, anche in condizioni di bilinguismo, tenuto conto della progressiva trasformazione del Paese in una società multietnica.

 

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